D.A. N.82 /gab /2014
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA
STAGIONE VENATORIA 2014/2015
REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ VENATORIA
ARCIPELAGO DELLE EOLIE
MODIFICHE AL D.A 49 GAB/ 2014
L’ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante “Norme per la protezione, la tutela e
l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni
per il settore agricolo e forestale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.A. n. 45/Gab del 13/06/2014 con il quale è stata regolamentato l’esercizio dell’attività
venatoria per la stagione 2014/2015;
VISTO il D.A. n. 49/Gab del 13/06/2014 con il quale è stata regolamentato l’esercizio dell’attività
venatoria nell’ arcipelago delle isole Eolie, per la stagione 2014/2015;
VISTO il D.P.R. 357/1997, di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica ;
VISTO il D.M. 17/10/2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
recante i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZSC
e ZPS;
VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;
VISTO l’art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.D.G. 442/2012 dell’Assessorato Regionale per il
Territorio e per l’Ambiente, secondo cui “l’esercizio venatorio all’interno degli ATC delle Isole
minori è consentito nella fascia esterna dei 150 metri dal SIC/ZSP in deroga a quanto sopra
riportato”;
VISTE le note prot. 23640 del 10/09/2014 del Comune di Lipari, prot. 3331 del 08/09/2014 del Comune
di Leni e prot. 3798 del 05/09/2014 del Comune di Malfa;
CONSIDERATO che l’attività agricola ed in particolare quella viticola riveste una notevole importanza
nell’economia isolana, quale fonte di occupazione e di reddito, nonché quale fondamentale attività
RITENUTO che nell’arcipelago delle isole Eolie I’attività venatoria è parte integrante della
tradizione e della cultura agricola, costituendo al contempo un valido mezzo di controllo di un
ecosistema di per se alterato dall’assenza di grandi predatori naturali e pertanto caratterizzato
dall’eccessiva proliferazione di specie quale, appunto, il coniglio selvatico che mette a rischio note
colture di pregio ( uva malvasia
, capperi) ed alcuni biotipi;
RITENUTO, pertanto, che l’eccessiva presenza di conigli nelle isole Eolie richiede un intervento di
carattere eccezionale al fine di contenere la proliferazione incontrollata della specie;
RITENUTO, per tale ragione, di dovere consentire l’attività venatoria all’esterno del Sito della Rete
Natura 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie- area marina e terrestre a far data aal I
)
settembre 2014
DECRETA
ART. I – Le premesse fanno parte integrante del presente decreto;
ART.2- A parziale modifica del proprio Decreto no 49 gab del 13 giugno 2014 l’esercizio venatorio,
consentito in via esclusiva ai soli cacciatori residenti nei comuni dell’Arcipelago delle isole Eolie, può
essere praticato, nel tenitorio esterno alla ZPS ITA030044- Arcipelago delle Eolie area marina e
terrestre anche se ricadente in IBA, compresa la fascia buffer di 150 metri dai confini del Sito, a partire
dal 4) sefiembre2014;
ART.3- Nel territorio esterno di cui all’art. 2, dal I j * 30 settemb re 20I4la caccia è consentita
esclusivamente al coniglio selvatico ed il cacciatore può abbattere un massimo di n. 10 conigli
selvatici per giornata di caccia;
ART. 4 resta fermo il divieto assoluto di caccia nelle isole di Alicudi. Filicudi. Panarea. Stromboli
Strombolicchio, Basiluzzo
;
ART.4 – L’attività venatoria è vietata in presenza di colture con frutti pendenti;
ART.S- Per quanto altro compatibile con le presenti disposizioni, continua a trovare applicazione i
propri Decreti n’45 gab e no 49 gab del 13 giugno 2014;’
Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Uffrciale della Regione Siciliana e sul sito web
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. La
pubblicazione sul sito web dell’Assessorato ha valore legale di awenuta pubblicazione.
Palermo 1 2 S8T,2011
Aw. ffi