D.A. N. 45/gab
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA
EX DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA
Servizio 7- UO 47
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
L’ASSESSORE REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
CALENDARIO VENATORIO 2014/2015
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: “Norme per la protezione, la tutela e
l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni
per il settore agricolo e forestale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO in particolare l’articolo 22 comma 5 lettera a) della Legge Regionale 1 settembre 1997, n.
33 che nella formulazione originaria recitava “ il cacciatore ha diritto di accesso nell’ambito
territoriale di caccia ricadente nella provincia di residenza; ha altresì accesso ad altri due ambiti
della Regione, secondo il criterio cronologico di presentazione delle relative istanze nel caso che
non sia raggiunta in essi la densità massima di cui al comma 3; a parità di condizione cronologica
avranno la preferenza i cacciatori residenti in ambiti contigui. A partire dalla prima domenica del
mese di novembre al cacciatore è altresì consentito l’esercizio della caccia alla selvaggina
migratoria, oltre che all’interno dell’ambito territoriale di caccia di residenza e di quelli prescelti
anche negli altri ambiti della Regione senza obblighi di partecipazione economica;
VISTA la sentenza n° 4 del 2000 della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la
lettera a) del comma 5 dell’articolo 22 della Legge Regionale 1 settembre 1997;
VISTA la Legge Regionale n°7 del 8 maggio 2001 articolo 11 comma 2 lettera d) che così recita
“a) Il cacciatore ha diritto di accesso nell’ambito territoriale di caccia in cui ricade il comune di
residenza; ha altresì accesso ad altri tre ambiti della Regione, secondo il criterio cronologico di
presentazione delle relative istanze nel caso in cui non sia raggiunta in essi la densità massima di
cui al comma 3; a parità cronologica, hanno la preferenza nell’ordine i parenti fino al secondo
grado, i cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti alla stessa provincia, i
cacciatori residenti in ambiti territoriali contigui appartenenti ad altre province. L’Assessore
regionale per l’agricoltura e le foreste in sede di emanazione del calendario venatorio può
consentire, ai cacciatori residenti nella Regione, l’effettuazione, nell’arco della stagione
venatoria, con una partecipazione economica di lire 10.000 ad ambito, di un numero di giornate
di caccia variabile tra i venti e i trenta destinate alla sola selvaggina migratoria, limitatamente a
due ambiti territoriali di caccia della Regione, come stabilito dal calendario venatorio.”;
VISTO l’art. 20 comma 7 lettera d) della L. R. n. 19 del 22/12/2005 che così recita “ al comma
5 lettera a) dell’articolo 22 della Legge Regionale 1 settembre 1997, 33, come modificato
parola 2 quattro”;
VISTO in particolare l’articolo 19 comma 1 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997 che recita
“l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1
dell’articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell’attività venatoria, nel rispetto
dell’arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell’anno
successivo” ed alla lettera b)specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
Colombaccio Columba palumbus”. Visto anche il comma 1 bis che recita “ I termini di cui al
comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a
situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali.
L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere
dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1°
settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma
1 dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
VISTO il rinvio all’art.18, L.n. 157/1992 previsto dall’art. 2, comma 5, L.R. n. 33/1997 e dall’art.10
della L.R. N° 7/2001;
CONSIDERATO che a seguito dell’emanazione delle direttive 79/409/CEE – “Uccelli” e
92/43/CEE – “Habitat” è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla
conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) che hanno l’obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e
conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione
stabilite dagli stati membri;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell’8 settembre 1997 che disciplina le
procedure per l’adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione
degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17
ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per
la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di
Protezione Speciale (ZPS);
VISTO il Piano Regionale Faunistico 2013/2018 , che costituisce unico strumento di
pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della
fauna selvatica;
SENTITO ai sensi dell’art. 18, co. 1, L.R. n. 33/1997 il Comitato Regionale Faunistico Venatorio
che nella seduta del 19 maggio 2014 ha espresso il proprio parere;
PRESO ATTO che in adempimento agli obblighi internazionali e comunitari ed in esecuzione
delle indicazioni dei Piani Regionali Faunistico Venatori sono state istituite, lungo le rotte di
migrazione, zone di protezione (parchi naturali, riserve naturali, oasi di protezione, Siti Natura
2000, ecc), individuate nell’all. B al presente decreto;
PRESO ATTO che, sotto il complessivo grado protezionistico assicurato alla fauna selvatica, è
stato attuato il Piano Regionale dei parchi e delle Riserve Naturali;
PRESO ATTO che in Sicilia, sono state istituite, nei limiti territoriali dettati dall’art. 14, co. 6,
L.R. n. 33/1997, Aziende Faunistico Venatorie e Aziende Agro Venatorie, oltre che allevamenti di
fauna selvatica a scopo di ripopolamento di cui all’allegato B al presente decreto;
CONSIDERATO che in Sicilia con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell’Assessorato
Regionale per il Territorio e l’Ambiente (ARTA) sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza
Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e
ZPS, per un totale di 233 aree e che successivamente il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), ha riportato per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC
precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006,
escludendo il SIC ITA090025 “Invaso di Lentini”;
CONSIDERANDO che l’art. 2 della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1959 resa esecutiva in
Italia con L.n. 812 del 24 novembre 1978 protegge tutti gli uccelli durante il periodo di
CONSIDERATO che la Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva in Italia con
L. 5 agosto 1981 n. 503, la Direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la Direttiva
79/409/CEE, non indicano date precise in merito all’inizio ed alla fine della stagione di caccia ma,
lasciando agli Stati membri dell’Unione la definizione dei calendari venatori, si limitano a stabilire
che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza
dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di
nidificazione (migrazione prenuziale);
CONSIDERATO che l’art. 7 della direttiva n. 2009/147/CE, secondo cui «In funzione del loro
livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la
Comunità le specie elencate nell’allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro
della legislazione nazionale» ha trovato, per pacifico insegnamento della Corte Costituzionale,
attuazione tramite l’art. 18 della legge n. 157 del 1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono
previste le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo venatorio, nonché i
procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art.
18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari e internazionali, standard minimi e uniformi di
tutela della fauna sull’intero territorio nazionale (cfr., ex plurimis, Corte Costituzionale sent. n.
536/2001; sent. n. 227/2003; sent. n. 233/ 2010);
CONSIDERATO che, secondo l’ISPRA rientra nelle facoltà delle Regioni l’eventuale utilizzo della
sovrapposizione di una decade (tra attività venatoria e migrazione pre-nuziale o termine del periodo
riproduttivo) nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto
stabilito dal documento Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of
Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU”; che anche questa
possibilità è prevista dalla “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva
79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”;
SENTITE ai sensi dell’art. 8, comma 3, L.R. n. 33/1997 le notizie e le proposte utili alla
formulazione del Calendario Venatorio 2014/2015 fornite dalle Unità Operative periferiche del
Servizio 7°, Ripartizioni Faunistico Venatorie, a seguito di acquisizione del parere dei
rappresentanti delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste presenti nella provincia di
competenza;
VISTE le indicazioni inoltrate dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie, ai sensi dell’art. 8, lettera p)
della sopra citata L.R. n. 33/1997 circa i territori comunali nei quali consentire l’uso del furetto
munito di idonea ed efficiente museruola;
VISTO il comma 2 dell’art. 18 della legge 157/92;
VISTA la “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla
conservazione degli uccelli selvatici”, redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio
2008, ed in particolare il capitolo 2;
VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 18 comma 2, legge n.157/92 dall’ISPRA, nota prot. n.
21476 del 22/05/2014, riguardante la proposta di pre-apertura della caccia il primo di settembre
2014 alla Tortora, al Colombaccio ed al Coniglio Selvatico senza limitazione di giornate cacciabili;
CONSIDERATO che l’Istituto in parola ha espresso parere favorevole per l’anticipazione,
limitatamente a tre giornate, della caccia alla Tortora, parere non favorevole per l’anticipazione
della caccia al Colombaccio;
VISTA la “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/92, così come
modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”;
RITENUTO che i motivi delle scelte effettuate dall’Amministrazione in tema di preapertura della
caccia sono ascrivibili a quella sfera di discrezionalità tecnica propria di ogni pubblica
amministrazione;
RITENUTO, tuttavia, di esporre dettagliatamente le ragioni per le quali si adotta il presente
calendario venatorio e per le quali alcune parti di detto parere non sono condivisibili facendo
riferimento alle motivazioni tecnico-biologiche di seguito indicate:
a) – con riferimento alla caccia al Coniglio selvatico, considerato che questa specie, adottando una
strategia di tipo “opportunistico” molto legata alla disponibilità trofica, correlata con le different
riprodursi tutto l’anno (Gibb e Williams, 1994), che i periodi di riproduzione variano in maniera
notevole in funzione della latitudine, che in Sicilia, dove la specie raggiunge anche i 1800 metri
slm, la stagione riproduttiva inizia già in autunno e si protrae fino all’inizio dell’estate (Fallico,
2000), che esistono differenze in relazione all’altitudine, con un ritardo fino ad un mese nelle zone
più elevate dell’isola, che da recenti conteggi di Coniglio selvatico in aree campione (Lo Valvo et
al., 2005; Lo Valvo et al., 2008) i valori di densità ottenuti risulterebbero nella norma se confrontati
con i valori ottenuti da altri autori sia su popolazioni siciliane (Siracusa e Caruso, 2001) sia su
popolazioni del nord Italia (Meriggi, 2001), che la specie non risulta minacciata sia a livello globale
(IUCN, 2011) sia a livello locale, che un’anticipazione del prelievo, con una conseguente chiusura
anticipata, viene considerata una misura di tutela per questo lagomorfo, evitando la sovrapposizione
con il periodo di maggiore frequenza delle riproduzioni, si ritiene di poter modificare il periodo di
prelievo attuando un’anticipazione del periodo di prelievo venatorio a carico del Coniglio selvatico.
Inoltre, in merito alle indicazioni fornite dall’ISPRA per la gestione del Coniglio selvatico,
l’Amministrazione nell’anno 2014 ha adottato degli interventi di ricostituzione della popolazione di
Coniglio selvatico mediante la traslocazione di esemplari catturati in area airside dell’Aeroporto
Falcone Borsellino di Palermo e nel sito archeologico Akrai di Palazzolo Acreide (SR). Pertanto si
conferma il prelievo venatorio nel periodo della preapertura;
b) – con riferimento al parere dell’ISPRA di posticipare la data di apertura della caccia al
Colombaccio al primo di ottobre si osserva: che il Colombaccio è una specie la cui popolazione
nidificante in Sicilia viene considerata sedentaria, che l’areale siciliano di questa popolazione ha
avuto, nell’arco di un trentennio, una notevole espansione, passando da una copertura del 43,1% nel
periodo 1979-83 (Massa, 1985), al 52,5% nel periodo 1984-92 (Lo Valvo et al., 1993), al 91,2% nel
periodo 1993-2006 (AA.VV., 2008), colonizzando anche alcune isole minori, ( è di comune
evidenza che la specie in Sicilia ha colonizzato addirittura anche giardini ed i viali alberati dei
centri urbani ivi incluso le grandi città), che a livello globale la specie non è ritenuta minacciata
(IUCN, 2011), che a livello europeo attualmente la specie è considerata in buono stato di
conservazione (non SPEC) (BirdLife, 2004), che nel documento della Rete Rurale Nazionale &
LIPU (2012) – Uccelli comuni in Italia – Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2011, la specie è
data in incremento forte ( + 360 % negli ultimi dieci anni), che l’ISPRA ha definito la specie in buon
stato di conservazione, che questa specie è caratterizzata, in generale in Europa, da un periodo
riproduttivo particolarmente esteso, con una coda di dipendenza dei giovani che si può protrarre
sino alla fine di ottobre, che in Sicilia sono state accertate nidificazioni fino al mese di agosto, con
giovani ancora dipendenti dai genitori nella prima settimana di settembre, che alla popolazione
sedentaria si aggiungono, nel periodo autunno-invernale, anche contingenti migratori e/o svernanti,
che la migrazione post-riproduttiva inizia a settembre e termina nel mese di novembre, con un picco
collocabile nel mese di ottobre, con individui provenienti dai Paesi dell’Europa centro-orientale, che
a latitudini meridionali, come in Sicilia, il picco del transito autunnale è più tardivo, che
un’anticipazione del periodo di prelievo venatorio per questa specie, inciderebbe prevalentemente
sulla popolazione locale, ritenuta in uno stato di conservazione più che ottimale e tutelerebbe la
popolazione migratrice e/o svernante di provenienza extraregionale.
Per quanto detto, il parere dell’ISPRA di posticipazione dell’apertura della caccia a questa specie il
primo di ottobre non è condivisibile. Pertanto si conferma il prelievo venatorio nel periodo della
preapertura;
c) con riferimento alla data di apertura della caccia alla Quaglia si rileva che la sovrapposizione di
dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza (20 settembre) indicato nel documento
“Key Concepts” è consentita dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della
direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli selvatici”; che in
Sicilia, a causa della particolare posizione geografica detto periodo è considerato finito alla metà di
luglio (Lo Valvo et al., 1993); che nel documento della Rete Rurale Nazionale & LIPU (2012) -
Uccelli comuni in Italia – Gli andamenti di popolazione dal 2000 al 2011, la specie è data in
incremento moderato; che in base a quanto sopra esposto alla data del 20 settembre sono presenti in
Sicilia soggetti che hanno terminato il periodo riproduttivo e soggetti migratori provenienti da aree
apertura della caccia alla Quaglia il primo di ottobre non è condivisibile, e per l’effetto tale data
resta fissata il 21 settembre 2014
d) – con riferimento al parere sfavorevole sulla proposta di chiusura della caccia al Tordo bottaccio
al Tordo sassello ed alla Cesena si ritiene di doversi adeguare al parere dell’ISPRA;
e) – con riferimento al parere sfavorevole sulla proposta di chiusura della caccia ad Alzavola,
Canapiglia, Fischione, Germano reale, Mestolone, Codone, Moriglione, Pavoncella, Beccaccino,
Folaga, Gallinella d’acqua, Porciglione si ritiene di doversi adeguare al parere;
f)– con riferimento alla necessità di tutelare maggiormente l’Anatra marmorizzata si condivide il
parere dell’ISPRA di posticipare ulteriormente, al primo di novembre, l’apertura della caccia agli
anatidi negli AA.TT.CC. TP2, SR2, RG2; si condivide il parere di precludere l’attività venatoria nei
Pantani di contrada Pozzillo nel comune di Salemi; si condivide il parere di precludere dall’elenco
delle specie cacciabili l’Alzavola negli AA.TT.CC. TP2, SR2 e RG2 mentre, per quanto riguarda i
Pantani della Sicilia sud- orientale, si rileva che sugli stessi grava il divieto assoluto di caccia
derivante dall’istituzione di Riserva naturale; non si condivide il parere di precludere l’attività
venatoria nel Lago Trinità presso Castelvetrano perché i recenti dati di presenza dell’Anatra
marmorizzata mostrano che la specie risulta assente dall’isola durante il periodo di svernamento;
che la caratteristiche ambientali del lago Trinità risultano scarsamente vocate alla permanenza della
specie stessa la quale predilige, come riportato nel Piano d’azione per l’Anatra marmorizzata
(Andreotti A., 2007), “pantani ed acquitrini caratterizzati da ampie distese di acqua laminari”; che
lo stesso piano d’azione per la tutela della specie non indica la sospensione dell’attività venatoria tra
le misure di tutela di quest’area umida; che l’attività venatoria costituisce un disturbo temporaneo
che non altera nel tempo il sito, visto anche il divieto dell’uso di pallini di piombo nelle aree umide,
e alleggerisce il disturbo negli invasi artificiali circostanti più idonei alla permanenza della specie.
Inoltre si ritiene di potere consentire, negli stessi A.A.T.T.C.C il prelievo venatorio, dal 1 ottobre
2014, del Beccaccino, della Folaga, della Gallinella d’acqua e del Porciglione in quanto non esiste
il rischio di abbattimento per confusione ed in quanto dette specie in genere frequentano ambienti
diversi da quelli prediletta dall’Anatra marmorizzata;
g) con riferimento al parere sfavorevole sulla data di chiusura della caccia alla Quaglia ( Coturnix
coturnix) l’Amministrazione si conforma al parere;
h) – con riferimento alla parere sfavorevole sulla proposta di consentire il prelievo venatorio della
Lepre italica negli ATC PA1, PA2 ed in alcuni comuni degli ATC ME 1, SR 1 e SR 2 non essendo
al momento in possesso di dati scientifici aggiornati tali da motivare il discostamento dal parere,
l’Amministrazione si conforma;
i) – con riferimento al parere di anticipazione della chiusura della caccia alla Beccaccia dal 31
gennaio 2015 al 31/12/2014 si osserva: che nella pubblicazione Spagnesi M., L. Serra (a cura di),
2003 uccelli d’Italia Quad. Cons. Natura, 16, Min. Ambiente – Istituto Nazionale della Fauna
selvatica Andreotti afferma che “I movimenti pre-riproduttivi divengono consistenti in febbraio e si
protraggono fino ai primi di aprile”; che nella bibliografia citata nella “Relazione tecnicoscientifica
sull’individuazione delle decadi riferite all’Italia nel documento “Key concepts of article
7(4) of directive 79/409/EEC” a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004 tutti gli otto
lavori, citati alle pag. 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana, riportano che la migrazione
prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio; che la tendenza della popolazione europea della
specie è valutata stabile da due pubblicazioni scientifiche successive al rapporto di BirdLife
International (Wetlands International 2006. Waterbird Population Estimates- Fourth Edition;
Delany et al., 2009); un capitolo della pubblicazione più recente (Delany et al., 2009) verte sullo
stato di conservazione della beccaccia e riporta: un aumento della specie nidificante in Danimarca,
Irlanda, Paesi Bassi e Spagna, una stabilità o un lieve incremento in Francia, un declino in
Germania, Lettonia, Regno Unito ed Ucraina; sulla base di questi dati la popolazione è giudicata
globalmente stabile; che il prelievo di beccacce avverrà secondo quando stabilito dal Piano di
Gestione Internazionale della beccaccia di cui all’allegato A per ciò che riguarda il protocollo
emergenza freddo.
considerato un fattore di rischio complessivamente di importanza media, ma viene sottolineata la
necessità che venga assicurata un’efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati.
Tale condizione non è ancora attuata in Sicilia e pertanto, seguendo il principio di precauzione, si
rende opportuno stabilire un carniere prudenziale, in attesa di poter formulare limiti di prelievo
supportati dalle suddette statistiche. In questo contesto è adottabile un carniere giornaliero e
stagionale rispettivamente di 3 e 20 capi per cacciatore.
Secondo il documento “Key Concepts” la fine del periodo di riproduzione e dipendenza è fissata al
20 agosto (2° decade di agosto) e quello di inizio della migrazione prenuziale al 10 gennaio (2°
decade di gennaio).
Si evidenzia ancora che:
1- Non sono mai state effettuate analisi scientifiche sull’apparato sessuale (dosaggio ormonale
sulle gonadi) delle beccacce nel periodo di svernamento sul territorio italiano. Tali studi
sono altresì stati effettuati in Francia su tipiche aree di svernamento che presentano
caratteristiche climatiche analoghe a quelle italiane. I dati francesi dimostrano che l’apparato
sessuale delle beccacce non è attivo fino alla terza decade di febbraio. Questo studio ha
permesso il prolungamento della data di chiusura della caccia alla beccaccia in Francia al 21
Febbraio, chiaramente con tetti di prelievo ridotti e misure di protezione in caso di ondate di
gelo.
2- Gli studi svolti in Italia dall’ex INFS presso la tenuta presidenziale di Castelporziano (A.
Aradis, et altri, 2004) riportano piccoli movimenti erratici di beccacce causati dalla necessità
di procurasi cibo in aree contigue più favorevoli (fattore trofico). Queste analisi non
appaiono assolutamente indicative per stabilire un’attivazione ghiandolare finalizzata a un
movimento che coinvolgerebbe i maschi adulti spingendoli ad una migrazione precoce,
addirittura partire dalla prima decade di Gennaio, rendendosi così necessaria la chiusura
della caccia al 31 dicembre per proteggere la migrazione pre nuziale degli stessi (Linee
Guida Beccaccia -ISPRA 2010)
3- Le catture e l’inanellamento delle Beccacce svolto da Novembre 2010 ad Aprile 2011 presso
la Tenuta di San Rossore, effettuato dagli inanellatori autorizzati ISPRA, all’interno del
Centro Studi Beccaccia di San Rossore-Pisa, registrano il picco di presenze di beccacce
(grazie all’arrivo da sud di quelle in migrazione pre nuziale) al 19 di Marzo. I contatti e le
catture di Gennaio sono sul contingente presente e invariato come numero (CSB San
Rossore, 2011)
4- I dati comunicati dal 7° Workshop Woodcock dell’UICN, svoltosi a San Pietroburgo, sul
monitoraggio della nidificazione nelle classiche aree di riproduzione russe (riguardanti la
migrazione italiana) ci dicono di migrazione pre nuziale ritardata (Y.Ferrand, ONCFS
France). Risulta ormai un trend consolidato, così come è sempre più ritardata la migrazione
post nuziale (autunno) a causa dell’innalzamento delle temperature minime. In sintesi gli
inverni iniziano più tardi e tendono a prolungarsi.
5- Facendo riferimento alle direttive europee che stabiliscono il divieto di caccia agli uccelli
migratori nel periodo di riproduzione, si afferma che il termine del 31 gennaio, così come
consolidato nella Legge 157, è un termine corretto per la chiusura della caccia alla
beccaccia. Le beccacce svernanti in Italia , del tutto simili a quelle del resto d’Europa (Y.
Ferrand e F.Gossmann: La Bécasse de bois. Histoire naturelle: 2010), non presentano
fenomeni di riattivazione sessuale nel mese di Gennaio e di conseguenza comportamenti ad
esso collegati (anticipo di migrazione) tali da far configurare la necessità di chiudere
anticipatamente la caccia alla Beccaccia .
Come suggerito dal Piano di gestione europeo (azione prioritaria) va prevista l’introduzione di un
efficiente e rapido sistema di sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli
alla specie (nevicate in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), che inducono le
beccacce a concentrarsi in aree circoscritte dove divengono particolarmente vulnerabili. Per quanto
sopra si conferma la chiusura del prelievo venatorio della Beccaccia al 31 gennaio 2015;
l) con riferimento al parere di consentire per tutto il mese di settembre la caccia alla Tortora per un
m) con riferimento al parere di esercitare la caccia al Merlo nel periodo 21 settembre – 1° ottobre
esclusivamente nella forma di appostamento, si ritiene di doversi adeguare al parere;
VISTO che il Piano di abbattimento di cui all’art. 8 dell’allegato “A” al presente Calendario
Venatorio proposto dall’Amministrazione è stato condiviso dall’ISPRA;
VISTO l’art. 18, comma 2, della L.R. n° 33/1997 che assoggetta alle disposizioni del Calendario
Venatorio le Aziende Faunistico-Venatorie e le Aziende Agro-Venatorie;
CONSIDERATO che a prescindere dai pochi parziali discostamenti dal parere dell’ISPRA nessun
danno può derivare alle popolazioni di fauna selvatica stante che l’Amministrazione ha proposto un
piano di abbattimento, di cui all’allegato “A” al presente decreto, che è stato condiviso dall’ISPRA;
D E C R E T A
ART. 1 – Le premesse fanno parte integrante del presente decreto;
ART. 2 – L’esercizio della caccia per l’annata venatoria 2014/2015 è regolamentato secondo le
disposizioni contenute nell’allegato “A” facente parte integrante del presente decreto;
ART. 3 – Le zone del territorio agro-silvo-pastorale dove l’esercizio venatorio non è consentito,
quelle riservate alla gestione privata della caccia e le zone dove l’attività venatoria è consentita in
forma programmata (AA.TT.CC), sono indicate nell’allegato “B”, facente parte integrante del
presente decreto;
ART. 4 – Nei Siti Natura 2000 e nelle rispettive fasce di rispetto di 150 metri contigue ad essi,
l’attività venatoria è vietata, ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita dal Piano
regionale Faunistico Venatorio 2013/2018.
ART.5 – Nelle isole minori e nei Siti Natura 2000 dove l’attività venatoria è consentita, con le
limitazioni e le prescrizioni dettate dal PRFV 2013/2018, la stessa sarà regolamentata con specifici
provvedimenti;
Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Palermo 13 giugno 2014
L’Assessore
Avv. Ezechia Paolo Reale
firmato
Allegato “A” al Decreto Assessoriale n. 45/gab del 13 giugno 2014
CALENDARIO VENATORIO 2014/2015
ART. 1 – Luoghi di caccia
Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare l’attività venatoria nell’ambito
territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso a seguito di
specifica richiesta presentata alla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio.
Il cacciatore regionale, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un
massimo di n° 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione degli A.T.C. ME3 (Isole
Eolie), PA3 (Ustica), TP3 (Isole Egadi), TP4 (Pantelleria) e AG3 (Isole Pelagie) previo regolare
versamento di € 5,16 per ogni ATC.
La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude la domenica. Il cacciatore, a sua libera
scelta, può scegliere n° 3 giornate di caccia settimanali, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei
quali l’esercizio dell’attività venatoria è, in ogni caso, vietato. In nessun caso il cacciatore può
superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana.
L’attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla L.R. n° 33/97 e
successive modifiche ed integrazioni, mediante l’impiego dei mezzi consentiti dall’art. 13 della
Legge del 11/02/1992, n° 157.
ART. 2 – Documenti
Il cacciatore per l’esercizio dell’attività venatoria deve essere munito di:
1) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia in corso di validità;
2) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa relativa al libretto personale
di porto di fucile e di licenza di caccia;
3) Attestazione del versamento dell’addizionale di €5,16 ai sensi dell’art.24 della legge 157/92;
4) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale ( art.30 L.R. 1
settembre 1997 n.33);
5) Attestazione del versamento della tassa di concessione governativa regionale (art. 13 L.R n. 7
del 2001) per ogni ambito territoriale di caccia in cui il cacciatore è stato eventualmente
ammesso oltre a quello di residenza Attestazione del versamento per ogni ambito territoriale di
caccia eventualmente prescelto per esercitare la caccia alla sola fauna migratoria;
6) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
7) polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall’art. 17,
commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e succ. mod. ed integr.; si rappresenta a tal riguardo che, ai
sensi dell’art. 33 comma 1 della L.R. n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo deve
essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il
versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete
telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;
8) tesserino venatorio rilasciato dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza
I versamenti relativi ai punti b) e c) possono essere effettuati in unico bollettino; i versamenti
relativi ai punti d), e) ed f) possono essere effettuati in unico bollettino.
Il cacciatore non residente in Sicilia autorizzato ad esercitare l’attività venatoria in un ambito
territoriale di caccia in cui è stato ammesso, utilizza il tesserino venatorio rilasciato dalla regione o
dalla provincia di residenza. La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini
dell’esercizio dell’attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinata al rispetto della vigente
legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate
settimanalmente consentite, cumulabili, ai fini del conteggio, con le giornate di caccia fruite in altre
regioni.
l’ambito territoriale di caccia ( ATC) scelto all’inizio dell’attività venatoria giornaliera;qualora nella
stessa giornata esercita l’attività venatoria in più di uno ambito territoriale di caccia ( ATC), al fine
di avere dati omogenei sui capi abbattuti per ATC, deve compilare una pagina del tesserino per ogni
ATC prima di iniziare l’attività venatoria. Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i
capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale dovranno essere registrati subito dopo l’abbattimento.
I capi di selvaggina migratoria dovranno essere registrati nell’apposito spazio del tesserino entro le
ore 13.00 del giorno di caccia scelto; nel caso di prosecuzione dell’attività venatoria oltre le ore
13.00, i capi di selvaggina ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovranno essere registrati alla
fine della battuta di caccia.
ART. 3 – Orari
La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.
Le Ripartizioni Faunistico Venatorie provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel
territorio di propria competenza.
ART. 4 – Calendario ( Specie e periodi di prelievo venatorio)
Negli ambiti territoriali di caccia, l’attività venatoria è consentita nei giorni di lunedì , mercoledì,
giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l’esercizio
dell’attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a
libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:
I cacciatori non residenti in Sicilia non sono autorizzati ad esercitare l’attività venatoria negli
Ambiti territoriali di caccia in regime di preapertura.
I cacciatori non residenti in Sicilia , in regime di preapertura , sono autorizzati ad esercitare
la caccia nelle aziende faunistico venatorie e nelle aziende agro venatorie.
Preapertura
a) dal 01 settembre al 20 settembre 2014 incluso:
mammiferi: Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
b) nei giorni 1- 6 – 7 settembre nella sola forma da appostamento temporaneo:
uccelli: Tortora (Streptopelia turtur);
c) nei giorni 1-7-13-14-20 settembre:
uccelli: Colombaccio ( Columba palumbus);
Apertura generale
d) dal 21 settembre 2014 al 14 dicembre 2014 incluso:
mammiferi: Coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
e) dal 21 settembre 2014 al 31 gennaio 2015
mammiferi: Volpe (Vulpes vulpes).
f) dal 21 Settembre 2014 al 24 gennaio 2015
uccelli: Colombaccio (Columba palumbus).
g) dal 21 settembre al 31 ottobre 2014 incluso
uccelli: Quaglia (Coturnix coturnix);
h) dal 21 settembre 2014 al 31 dicembre 2014 incluso:
i) dal 1ottobre 2014 al 31 dicembre 2014 incluso:
uccelli: Allodola ( Alauda arvensis).
l) dal 1 ottobre 2014 al 10 gennaio 2015 incluso:
uccelli: Cesena (Turdus pilaris), Tordo bottaccio (Turdus philomelos), Tordo sassello (Turdus
iliacus),
m) dal 1 ottobre 2014 al 19 gennaio 2015 incluso:
Alzavola (Anas crecca), Beccaccino (Gallinago gallinago), Canapiglia (Anas strepera), Codone
(Anas acuta), Fischione (Anas penelope), Folaga (Fulica atra), Gallinella d’acqua (Gallinula
chloropus), Germano reale (Anas platyrhyncos), Mestolone (Anas clypeata), Moriglione (Aythya
ferina), Pavoncella (Vanellus vanellus), Porciglione (Rallus acquaticus);
negli Ambiti territoriali di caccia SR2; RG2, TP2 il prelievo venatorio degli Anatidi ha
inizio dal 1 novembre 2014;
negli Ambiti territoriali di caccia SR2; RG2, TP2 il prelievo venatorio del Beccaccino,
della Folaga, della Gallinella d’acqua e del Porciglione ha inizio dal 1 ottobre 2014;
negli Ambiti territoriali di caccia SR2, RG2 e nel territorio del comune di Mazara del
Vallo, non è consentito il prelievo venatorio dell’Alzavola (Anas crecca) per evitare
abbattimenti, per confusione, di esemplari di Anatra marmorizzata (Marmaronetta
angustirostris)
n) dal 1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 incluso:
beccaccia (Scolopax rusticola).
Conformemente a quanto suggerito dal Piano di gestione europeo della Beccaccia, la caccia a
questa specie dovrà essere sospesa attraverso apposito provvedimento qualora si dovessero
verificare eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia quali:
- bruschi cali delle temperature minime (< 10 °C in 24 ore);
- verificarsi di un’ondata di gelo di durata stimabile in 6 – 7 giorni o più;
- verificarsi di forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.
La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all’occorrenza di una sola delle condizioni su
enunciate.
o) dal 21settembre 2014 al 31 gennaio 2015 incluso:
uccelli : Gazza (Pica Pica), Ghiandaia (Garrulus glandarius).
p) dal 1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015 incluso:
mammiferi: Cinghiale (Sus scrofa).
q) dal 1ottobre al 30 ottobre 2014 incluso,
uccelli: Tortora (Streptopelia turtur);
inoltre
− il Colombaccio nel mese di settembre 2014 e nel mese di gennaio 2015 può essere cacciato
esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;
- il Merlo, la Gazza e la Ghiandaia dal 21 al 30 settembre 2014 possono essere cacciate
esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;
- al fine di non recare disturbo alle altre specie dal 1 al 31 gennaio 2015 la caccia alla Gazza ed
alla Ghiandaia è consentita esclusivamente nella forma da appostamento temporaneo;
− dal 1 al 10 gennaio 2015 la caccia al Tordo bottaccio, al Tordo sassello ed alla Cesena è
consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;
appostamento temporaneo;
ART.5 – Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe
Il prelievo venatorio della Volpe (Vulpes vulpes) dalla data di apertura al 31 dicembre 2014 è
consentito sia in forma libera che in battuta con l’ausilio dei cani da seguita e da tana. La battuta
deve essere autorizzata preventivamente dalla Ripartizione Faunistico Venatoria competente per
territorio. La caccia in battuta è regolata con provvedimento da emanare da parte delle Ripartizioni
Faunistico Venatorie entro il 5 settembre 2014. Dal 1 al 31 gennaio 2015 la caccia alla Volpe in
forma libera, al fine di evitare disturbo alle altre specie e per aderire al parere dell’ISPRA, è
consentita esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l’ausilio di cani. Dal 1 al 31
gennaio 2015 la caccia alla volpe in battuta con l’ausilio dei soli cani da seguito, è consentita a
seguito di autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria competente per territorio. Dal 1 al
31 gennaio 2015 le battute sono autorizzate dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie in aree
circoscritte e comunque in zone in cui non si arreca eccessivo disturbo ad altre specie ed in special
modo alla Coturnice (Alectoris graeca whitakeri) ed alla Lepre italica ( Lepus corsicanus);
I regolamenti per la caccia alla Volpe in battuta devono essere predisposti dalle Ripartizioni
Faunistico venatorie nel rispetto delle linee generali di seguito riportate:
1) le singole squadre per la caccia alla volpe in battuta sono formate da un minimo di sei fino
ad un massimo di 35 cacciatori fra i quali devono essere previsti:
a) il capo squadra che iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico- Venatoria
competente per territorio, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l’elenco dei
partecipanti alla battuta, cura l’apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la
battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra
fino al segnale di fine battuta;
c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
2) la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli
apposti un’ora prima dell’alba; l’inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito
avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
3) tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li
renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il
distintivo della squadra e raggiungere le poste con l’arma scarica;
4) i conduttori dei cani possono caricare l’arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte
le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.
ART.6- Prescrizioni inerenti la caccia al cinghiale
La caccia al cinghiale è consentita dal 1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015.
La caccia in forma vagante, dal 1 novembre 2014 al 31 dicembre 2014, è consentita nel rispetto
dei limiti e delle prescrizioni di carattere generale previsti dalla L.R 33/97 e del presente
provvedimento;
Dal 1 al 31 gennaio 2015 la caccia al cinghiale in forma libera, al fine di non arrecare disturbo alle
altre specie e per aderire al parere dell’ISPRA, è consentita esclusivamente da appostamento
temporaneo e senza l’ausilio di cani;
La caccia al Cinghiale (Sus scrofa ) in battuta con l’ausilio di cani è consentita da lunedì 3
novembre 2014 al 31 gennaio 2015; la caccia in battuta con l’ausilio dei cani è esercitabile solo a
seguito di autorizzazione rilasciata dalla Ripartizione Faunistico Venatoria nei giorni di lunedì,
mercoledì e giovedì. Dal 1 al 31 gennaio 2015 la caccia al Cinghiale in battuta è consentita
solamente con l’ausilio di cani da seguita.
La caccia al Cinghiale in battuta, viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre
2014 da parte delle Ripartizioni faunistiche venatorie, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
1) possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia
contraddistinte con un numero, in cui i cacciatori ammessi devono iscriversi;
a battuta, , contraddistinte con un numero,in cui i cacciatori ammessi devono iscriversi;
3) le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad
un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:
a) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria,
organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l’elenco dei partecipanti alla battuta, cura
l’apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla
ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
b)i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra
fino al segnale di fine battuta;
c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
4) la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli
apposti un’ora prima dell’alba; l’inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito
avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
5) tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li
renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il
distintivo della squadra e raggiungere le poste con l’arma scarica;
6) i conduttori dei cani possono caricare l’arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte
le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.
ART. 7- Prescrizioni inerenti gli ambiti territoriali di caccia prescelti per l’esercizio
dell’attività venatoria limitatamente alla fauna selvatica
Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria, negli ATC scelti per la migratoria, è possibile per
un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
presente calendario venatorio. L’ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria
devono essere indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale
incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di € 5,16 ad ambito. Il versamento, che
può essere cumulativo per i quattro ambiti ed anche con i versamenti della tassa di concessione
regionale e con la tassa di ammissione in ATC di non residenza, va effettuato su c/c n.10575900
intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione Siciliana, recante la causale “Tassa per caccia
alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti”. La sezione del bollettino di c/c postale
relativa all’attestazione di versamento, deve essere consegnata all’Ufficio del Comune all’atto del
rilascio del tesserino.
ART. 8 – Piano di abbattimento
Il cacciatore può abbattere, per ogni giornata di caccia, complessivamente 15 capi di selvaggina. Per
le seguenti specie il cacciatore deve, inoltre, rispettare le limitazioni sotto riportate:
LIMITE MASSIMO
GIORNALIERO LIMITE MASSIMO STAGIONALE
Quaglia 5 25
Beccaccia 3 20
Tortora 5 25
Allodola, Moriglione, Beccaccino, Mestolone, 10 50
Codone, Pavoncella, Canapiglia 5 25
Coniglio selvatico 3
ART. 9– Allenamento e addestramento cani
L’attività di allenamento e di addestramento dei cani, in aderenza al parere dell’ISPRA, può essere
svolta solo di mattina, limitatamente alle aree in cui è consentito l’esercizio venatorio e senza
possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l’apertura della caccia ,con l’esclusione dei
due giorni precedenti l’apertura stessa.
ART. 10– Regolamentazione e divieti inerenti l’uso del furetto
L’uso del furetto per la caccia al Coniglio selvatico è così regolamentato:
1 – negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Agrigento l’uso del furetto è consentito dal
1° settembre 2014 al 19 novembre 2014 incluso , ad eccezione di tutto il territorio dei comuni
di Cattolica Eraclea e di Cianciana, dove l’uso del furetto è consentito dal 1° settembre 2014 al 30
ottobre 2014 incluso.
2 – negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Caltanissetta l’uso del furetto è consentito
dal 1 settembre al 30 ottobre 2014 incluso, in tutto il territorio;
3 – negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Catania è consentito dal 1 settembre al 30
novembre 2014 incluso; dal 1 al 15 dicembre 2014 l’uso del furetto è consentito esclusivamente
negli anfratti lavici etnei; nel territorio del comune di Mineo non è consentito l’uso del Furetto.
4 – negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Messina l’uso del furetto è consentito
esclusivamente nell’ ATC ME3- Isola di Vulcano, dal 1ottobre al 30 novembre 2014; negli altri
ATC di Messina non è consentito.
5 – negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Palermo l’uso del furetto è consentito
esclusivamente nei comuni di Baucina, Caccamo, e Ciminna (PA2),) dal 1 settembre al 30
ottobre 2014 incluso, nonché nell’isola di Ustica dal 1 settembre al 30 novembre ;
6- negli Ambiti territoriali di caccia della Provincia di Ragusa l’uso del furetto è consentito
esclusivamente nei territori comunali di Chiaramonte Gulfi, Comiso, vittoria e Acate dal 15
settembre al 30 ottobre 2014.
7 – negli Ambiti Territoriali di Caccia della provincia di Trapani, l’uso del furetto è consentito, dal
1 settembre al 5 novembre 2014 incluso, in tutti i comuni ad esclusione del territorio dei comuni di
Favignana e di Vita dove è vietato; nel ATC TP4 (Pantelleria )è consentito dalla data di apertura
della caccia nell’isola e fino al 5 novembre 2014.
L’uso del furetto è vietato in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia delle province di Enna,e Siracusa.
Durante l’uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.
E’ vietato portare e/o utilizzare il furetto nelle aree in cui l’uso non è consentito.
ART. 11 – Ulteriori limitazioni dei luoghi di caccia
Dal 1 al 31 gennaio 2015 incluso, l’attività venatoria può essere praticata nei boschi, nei seminativi
arborati ( vanno inclusi fra i seminativi arborati anche i terreni utilizzati a seminativo con
presenza di piante sparse di carrubo ), negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi
d’acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri. Per la caccia alla
volpe in forma libera non possono essere utilizzati cani. Per la caccia al cinghiale in battuta
possono essere utilizzati solo cani da seguita.. Per la caccia alla Beccaccia ( Scolopax rusticola)
possono essere utilizzati esclusivamente cani appartenenti alle razze da ferma;
ART. 12 – Siti Natura 2000 e I.B.A. ( Important Bird Areas)
Nei Siti Natura 2000 e, nel rispetto dell’articolo 1 comma 5 bis della Legge 157/92 e s.m.i.,
introdotto dall’articolo 42 della Legge 96/2010, per una fascia di rispetto di 150 metri contigua ad
essi , ad eccezione di quelli dove è espressamente consentita nei modi e nei tempi previsti dal
PRFV 2013/2018 e dal decreto n. 442/2012 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell’Ambiente, l’attività venatoria è vietata.
Nei Siti Natura 2000 dove l’attività venatoria è consentita dal Piano Regionale Faunistico Venatorio
2013/2018 , sarà regolamentata con specifici provvedimenti.
La cartografia di tutte le zone SIC e ZPS presenti in Sicilia è scaricabile dal sito:
ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_e_mappe/Sicilia/
In aderenza al Piano Regionale Faunistico Venatorio, nelle porzioni di I.B.A. ( Important Bird
Areas) presenti nel territorio della Regione Siciliana non rientranti in Zone di protezione speciale
(ZPS), vengono applicati i “criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
DM del 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare;
Pertanto nelle porzioni di territorio esterno alla ZPS delle seguenti IBA l’attività venatoria è
consentita dal 1 ottobre 2014 al 31 gennaio 2015 ; nel mese di gennaio è consentita esclusivamente
la caccia al cinghiale e solamente nei giorni di sabato e domenica per le altre specie per cui il
calendario venatorio ne prevede il prelievo venatorio;
IBA 152 Isole Eolie
IBA 153 Monti Peloritani
IBA 154 Nebrodi
IBA 155 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina
IBA 156 Monte Cofano
IBA 157 Isole Egadi
IBA 158 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani
IBA 162 Zone Umide del Mazarese
IBA 163 Medio corso e foce del fiume Simeto
IBA 164 Madonie
IBA 166 Biviere e Piana di Gela
IBA 167 Pantani di Vendicari e di Capo Passero
IBA 168 Pantelleria e Isole Pelagie
IBA 215 Monti Sicani
Le cartografie sono consultabili sul sito:
http://www.pcn.minambiente.it/viewer/index.php?project=natura
ART. 13 – Limitazione nell’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo
Sia per evitare il rischio di avvelenamento da piombo, sia per adempiere all’accordo internazionale
(legge nazionale n. 66 del 6.2.06) denominato AEWA (African-Eurasian Waterbird Agreement),
finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, accordo che, stipulato nell’ambito
della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per
gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi
comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio e sia in
adempimento a quanto previsto dall’art.1 del decreto n. 442 del 10 agosto 2012 del Dipartimento
Regionale dell’Ambiente, è vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle
zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, langhe e lagune d’acqua dolce, salata, salmastra,
nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, di tutto il territorio regionale in cui è
consentito l’esercizio venatorio., nonché per la caccia agli ungulati.
ART. 14. Divieti e prescrizioni
Non è consentita la posta alla Beccaccia e neanche, sotto qualsiasi forma, la caccia da
appostamento al Beccaccino;
Nelle aree percorse da incendi è vietata l’attività venatoria ;
Per la caccia da appostamento è fatto obbligo al cacciatore di raggiungere la località di caccia con
l’arma in custodia, purché scarica o smontata;
L’attraversamento di zone intercluse tra zone autorizzate alla pratica venatoria è consentito anche
con l’arma montata, purché scarica
E’ vietato, per la caccia agli uccelli acquatici, l’uso di imbarcazioni o natanti di qualunque genere,
per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli, se finalizzato al loro abbattimento . Ciò, anche,
al fine di evitare impatti negativi sulla fauna tutelata che potrebbe essere facilmente confusa con
specie cacciabili.
La caccia con il falco è vietata in tutte le isole minori e nelle aree contigue alle aree protette e a tutti
i siti Natura 2000 per una fascia estesa 1 Km. dai loro confini, anche nel rispetto dell’art. 1 comma
5bis della legge 157/92 e s.m.i., introdotto dall’art. 42 della legge 96/2010.
a)La caccia è vietata nel raggio di 1000 metri dai seguenti valichi montani
Valico Elevazione
m s.l.m Coordinate geografiche
1.Portella Colla (Isnello – PA) 1.425 37° 52’ 04’’ N – 14° 00’ 18’’ E
2. Portella di Mandarini (Petralia Soprana – PA) 1.208 37° 51’ 34’’ N – 14° 05’ 59’’ E
3. Portella Colle Basso (Cesarò – ME) 1.335 37° 53’ 21’’ N – 14° 35’ 27’’ E
4. Portella Biviere (Cesarò – ME) 1.281 37° 57’ 18’’ N – 14° 42’ 35’’ E
5. Portella della Busica (Tortrici – ME) 1.228 37° 58’ 31’’ N – 14° 17’ 51’’ E
6. Portella Zilla (Roccella Valdemone – ME) 1.165 37° 58’ 59’’ N – 14° 59’ 54’’ E
7. Contrada Cardone (Antillo – ME) 811 37° 59’ 34’’ N – 15° 12’ 14’’ E
b) Nel ATC CL2 in provincia di Caltanissetta l’attività venatoria è vietata sulle aree interne alle
dighe Comunelli, Disueri e Cimia nonché nell’area interna alla Piana del Signore;
c)L’attività venatoria è vietata nelle zone di cui all’allegato “B” del presente Decreto.
ART. 15 – Aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie
Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico- venatorie, entro
i limiti dei rispettivi piani di abbattimento. Nelle aziende agro-venatorie l’abbattimento della fauna
di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.
ART. 16 – Norme finali
Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni previste dalle Leggi:
1) L. 157/92 e smi – L.R. 33/97 e smi- in materia di tutela della fauna selvatica ed attività
venatoria;
2) L. 353/2000 in materia di tutela delle zone boscate percorse dal fuoco;
3) D. M. del 17 ottobre 2007 in materia di misure di conservazione dei Siti Natura 2000 (Zone di
Protezione Speciale e Siti di Importanza Comunitaria);
Palermo 13 giugno 2014
L’Assessore
Avv. Ezechia Paolo Reale
firmato