D.A. N.83 lgab 120t4
REPUBBLICA ITALIANA
AssESSoRAro REGT’NALE DELUAJRlStfrìt”if ttJff8 ru,ruppo RURALE E DELLA pEScA
MEDITERRANEA
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STAGIONE VENATORIA zOI 4/2015
REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ VENATORIA
ARCIPELAGO DELLE EOLIE
MODIFICHE AL D.A 49 GAB/2014
L’ASSESSORE
vtsro lo Statuto della Regione Siciliana;
vISTA la Legge I 1 febbraio 1992, n. 157, recante ” Norme per la protezione della
fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997,n.33, recante “Norme per la protezione, la tutela e
l’incremento della
fauns selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni
per il settore agricolo e
forestale” e successive modifiche ed integrazioni;
vfsTo il proprio Decreto n. 45/Gab del1310612014 con il quale è stata regolamentato I’esercizio
dell’attività venatoria per la stagione 201412015;
vISTo il proprio Decreto n.49lGab del1310612014 con il quale è stata regolamentato I’esercizio
dell’attività venatoria nell’arcipelago delle isole Eolie per la stagione 201412015.
vlsTo il D.P.R. 35711997, di attuazione della Direttiva92l43lCEE relativa alla conservazione degli
aggravato il bilancio della Regione in quanto oltre all’indennizzo si sono dovuti pagare anche
interessi e spese di giudizio;
RITENUTO che una aumento della pressione venatoria sul coniglio selvatico possa contribuire a
ridurre i danni che la specie crea alle colture agricole dell’isola;
RITENUTO che nella predetta isola I’attività venatoria è un valido mezzo di controllo della fauna
per la gestione di un ecosistema di per sé alterato dall’assenza di grandi predatori naturali e pertanto
carattenzzato dall’eccessiva proliferazione di specie quale, appunto, il coniglio selvatico che mette’
a rischio note colture di pregio ( uva zibibbo, capperi) ed alcuni biotipi;
RITENUTO pertanto, che I’eccessiva presenza di conigli nell’lsola di Salina richiede un intervento
di carattere eccezionale al fine di contenere la proliferazione incontrollata della specie;
RITENUTO per tale ragione di potere consentire la caccia nell’isola di Salina;
DECRETA
ART. I – Le premesse fanno parte integrante del presente decreto;
ART.2- lnparziale modificadeipropri Decretino45 gab e n” 49 gab del 13 giugno 2014 – nel territorio
estemo alla ZPS ricadente nell’isola di Salina anche se ricadente in IBA
, compresa la fascia buffer di
150 metri dai confini del Sito Natura 2000, I’esercizio venatorio, consentito in via esclusiva ai soli
cacciptori residenti nell’isola di Salina, può essere praticato esclusivamente al coniglio selvatico a partire
dal I1 settembre 2014 e sino al l4 dicembre 2014
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Nel tenitorio esterno di cui all’art. 2, il cacciatore può abbattere un massimo di n. 10 conigli
selvatici per giornata di caccia;
ART.4 – L attività venatoria è vietata in presenza di colture con frutti pendenti;
ART.S – continuano a trovare applicazione, per quanto compatibile con le superiori disposizioni i
propri Decreti no 45 gab e n” 49 gab del 13 giugno 2014;
Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetfa Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Meditenanea. La
pubblicazione sul sito web dell’Assessorato ha valore legale di awenuta pubblicazione.
Palermo 1 2 StT,2014
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