Il Presidente e tutti i soci oggi piangono la prematura ed improvvisa scomparsa dell’amico cacciatore BORIS FRATELLI
POSTICIPAZIONE CHIUSURA BECCACCIA AL 19 GENNAIO 2015
Chiusura Beccaccia il 10/01/2015
D.A. N. 78/gab 2014
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA
EX DIPARTIMENTO INTERVENTI STRUTTURALI PER L’AGRICOLTURA
Servizio 7- UO 47
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
L’ASSESSORE REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
MODIFICHE AL CALENDARIO VENATORIO 2014/2015
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: “Norme per la protezione, la tutela e
l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni
per il settore agricolo e forestale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO in particolare l’articolo 19 comma 1 della L.R. n. 33 del 1 settembre 1997 che recita
“l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste con le procedure di cui al comma 1
dell’articolo 18 determina le date di apertura e di chiusura dell’attività venatoria, nel rispetto
dell’arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio dell’anno
successivo” ed alla lettera b)specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
Colombaccio Columba palumbus”. Visto anche il comma 1 bis che recita “ I termini di cui al
comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a
situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali.
L’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere
dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1°
settembre ed il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma
1 dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
VISTO il Decreto assessoriale n° 45/gab del 13 giugno 2014, con il quale è stato regolamentato
l’esercizio dell’attività venatoria per la stagione 2014/2015;
VISTO in particolare l’articolo 4 dell’allegato “A” del Decreto assessoriale 45/gab del 13 giugno
2014 che con la lettera “c” consente il prelievo venatorio del Colombaccio ( Columba palumbus)
nei giorni 1-7-13-14-20;
VISTO il Decreto assessoriale n° 70/gab del 6 agosto 2014, con il quale è stato modificato il
decreto Assessoriale n° 45/gab 2014;
VISTO in particolare l’articolo 2 del Decreto Assessoriale n° 70/gab del 6 agosto 2014 con il quale
è stato modificato l’ultimo capoverso dell’art. 2 dell’allegato “A” del Decreto Assessoriale n.
45/Gab del 13/06/2014;
VISTO in particolare il comma 10 dell’articolo 31 della L.R. 1 settembre 1997 n° 33 che stabilisce:
“ I capi di selvaggina stanziale abbattuti debbono essere registrati sul tesserino venatorio dopo
è stata modificata la lettera”c” dell’articolo 4 dell’allegato “A” consentendo il prelievo venatorio del
Colombaccio nei giorni 1- 6- 7- 13- 14- 20 settembre 2014;
RITENUTO di dovere modificare, nel rispetto dell’articolo 19 comma 1 della L.R. n. 33 del 1
settembre 1997, le date in cui è consentito il prelievo venatorio del Colombaccio ( Columba
palumbus);
D E C R E T A
ART. 1 – Le premesse fanno parte integrante del presente decreto;
ART. 2 – l’articolo 2 del Decreto Assessoriale n° 70 gab del 6 agosto 2014 è così modificato “ I capi
di selvaggina migratoria dovranno essere registrati nell’apposito spazio del tesserino alla fine della
battuta di caccia”;
ART. 3 – La lettera “f” dell’articolo 4 dell’allegato “A” del Decreto Assessoriale n° 45/gab del 13
giugno 2014 è così modificata : f) dal 21 settembre 2014 al 22 gennaio 2015- uccelli Colombaccio (
Columba palumbus);
Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. La
pubblicazione sul sito web dell’Assessorato ha valore legale di avvenuta pubblicazione.
Palermo 3 settembre 2014
L’Assessore
Avv. Ezechia Paolo Reale
firmato
D.A. N. 9/ lgab /2014
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELUAGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA
STAG IONE VENATORI A 2OI 4I2OI5
REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ VENATORIA
ARCIPELAGO DELLE EGADI
MODIFICHE AL D.A 50 GAB/ 20I4
L’ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge ll febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della
fauna selva
tradizione e della cultura agricola, costituendo al contempo un valido mezzo di controllo di un
ecosistema di per se alterato dall’assenza di grandi predatori naturali e pertanto caraflerizzato
dall’eccessiva proliferazione di specie quale, appunto, il coniglio selvatico che mette a rischio note
colture di pregio ( vite , capperi) ed alcuni biotipi;
RITENUTO, pertanto, che I’eccessiva presenza di conigli nelle isole Egadi richiede un intervento di
carattere eccezionale al fine di contenere la proliferazione incontrollata della specie;
RITENUTO, per tale ragione, di dovere consentire l’attività venatoria all’esterno del Sito della Rete
Natura 2000 ITA0L0027 Arcipelago delle Egadi – area marina e terrestre afar data aA
,f*1
settembre 2014
DECRET.{
ART. I – Le premesse fanno parte integrante del presente decreto;
ART.2- In parziale modifica del proprio Decreto no 50 gab del 13 giugno 2014 l’esercizio venatorio,
consentito in via esclusiva ai soli cacciatori residenti nel comune di Favignana
, può essere praticato,
nel territorio esterno alla TA010027 Arcipelago delle Egadi – atea marina e terresÍe, anche se
ricadente in IBA, compresa la fascia buffer di 150 metri dai confini del Sito, a partire dal ll
settembre 2014:
ART.3- Nel territorio esterno di cui all’art. 2. dal ,l\ A 30 settemb rc 20l4la caccia è consentita
esclusivamente al coniglio selvatico; -t-ART.4
- L’attività venatoria è vietata in presenza di colture con frutti pendenti;
ART.s- Per quanto altro compatibile con le presenti disposizioni, continua a trovare applicazione i
propri Decreti no 45 gab e no 50 gab del 13 giugno 2014;
Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Uffrciale della Regione Siciliana e sul sito web
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. La
pubblicazione sul sito web dell’Assessorato ha valore legale di al’venuta pubblicazione.
Palermo
I ? $[i,?014
D.A. N.83 lgab 120t4
REPUBBLICA ITALIANA
AssESSoRAro REGT’NALE DELUAJRlStfrìt”if ttJff8 ru,ruppo RURALE E DELLA pEScA
MEDITERRANEA
‘à
STAGIONE VENATORIA zOI 4/2015
REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ VENATORIA
ARCIPELAGO DELLE EOLIE
MODIFICHE AL D.A 49 GAB/2014
L’ASSESSORE
vtsro lo Statuto della Regione Siciliana;
vISTA la Legge I 1 febbraio 1992, n. 157, recante ” Norme per la protezione della
fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997,n.33, recante “Norme per la protezione, la tutela e
l’incremento della
fauns selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni
per il settore agricolo e
forestale” e successive modifiche ed integrazioni;
vfsTo il proprio Decreto n. 45/Gab del1310612014 con il quale è stata regolamentato I’esercizio
dell’attività venatoria per la stagione 201412015;
vISTo il proprio Decreto n.49lGab del1310612014 con il quale è stata regolamentato I’esercizio
dell’attività venatoria nell’arcipelago delle isole Eolie per la stagione 201412015.
vlsTo il D.P.R. 35711997, di attuazione della Direttiva92l43lCEE relativa alla conservazione degli
aggravato il bilancio della Regione in quanto oltre all’indennizzo si sono dovuti pagare anche
interessi e spese di giudizio;
RITENUTO che una aumento della pressione venatoria sul coniglio selvatico possa contribuire a
ridurre i danni che la specie crea alle colture agricole dell’isola;
RITENUTO che nella predetta isola I’attività venatoria è un valido mezzo di controllo della fauna
per la gestione di un ecosistema di per sé alterato dall’assenza di grandi predatori naturali e pertanto
carattenzzato dall’eccessiva proliferazione di specie quale, appunto, il coniglio selvatico che mette’
a rischio note colture di pregio ( uva zibibbo, capperi) ed alcuni biotipi;
RITENUTO pertanto, che I’eccessiva presenza di conigli nell’lsola di Salina richiede un intervento
di carattere eccezionale al fine di contenere la proliferazione incontrollata della specie;
RITENUTO per tale ragione di potere consentire la caccia nell’isola di Salina;
DECRETA
ART. I – Le premesse fanno parte integrante del presente decreto;
ART.2- lnparziale modificadeipropri Decretino45 gab e n” 49 gab del 13 giugno 2014 – nel territorio
estemo alla ZPS ricadente nell’isola di Salina anche se ricadente in IBA
, compresa la fascia buffer di
150 metri dai confini del Sito Natura 2000, I’esercizio venatorio, consentito in via esclusiva ai soli
cacciptori residenti nell’isola di Salina, può essere praticato esclusivamente al coniglio selvatico a partire
dal I1 settembre 2014 e sino al l4 dicembre 2014
7Ìv-ARfJ-
Nel tenitorio esterno di cui all’art. 2, il cacciatore può abbattere un massimo di n. 10 conigli
selvatici per giornata di caccia;
ART.4 – L attività venatoria è vietata in presenza di colture con frutti pendenti;
ART.S – continuano a trovare applicazione, per quanto compatibile con le superiori disposizioni i
propri Decreti no 45 gab e n” 49 gab del 13 giugno 2014;
Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetfa Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Meditenanea. La
pubblicazione sul sito web dell’Assessorato ha valore legale di awenuta pubblicazione.
Palermo 1 2 StT,2014
Aw. Ezec
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D.A. N.82 /gab /2014
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA
STAGIONE VENATORIA 2014/2015
REGOLAMENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ VENATORIA
ARCIPELAGO DELLE EOLIE
MODIFICHE AL D.A 49 GAB/ 2014
L’ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante “Norme per la protezione, la tutela e
l’incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni
per il settore agricolo e forestale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.A. n. 45/Gab del 13/06/2014 con il quale è stata regolamentato l’esercizio dell’attività
venatoria per la stagione 2014/2015;
VISTO il D.A. n. 49/Gab del 13/06/2014 con il quale è stata regolamentato l’esercizio dell’attività
venatoria nell’ arcipelago delle isole Eolie, per la stagione 2014/2015;
VISTO il D.P.R. 357/1997, di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica ;
VISTO il D.M. 17/10/2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
recante i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a ZSC
e ZPS;
VISTO il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013/2018;
VISTO l’art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.D.G. 442/2012 dell’Assessorato Regionale per il
Territorio e per l’Ambiente, secondo cui “l’esercizio venatorio all’interno degli ATC delle Isole
minori è consentito nella fascia esterna dei 150 metri dal SIC/ZSP in deroga a quanto sopra
riportato”;
VISTE le note prot. 23640 del 10/09/2014 del Comune di Lipari, prot. 3331 del 08/09/2014 del Comune
di Leni e prot. 3798 del 05/09/2014 del Comune di Malfa;
CONSIDERATO che l’attività agricola ed in particolare quella viticola riveste una notevole importanza
nell’economia isolana, quale fonte di occupazione e di reddito, nonché quale fondamentale attività
RITENUTO che nell’arcipelago delle isole Eolie I’attività venatoria è parte integrante della
tradizione e della cultura agricola, costituendo al contempo un valido mezzo di controllo di un
ecosistema di per se alterato dall’assenza di grandi predatori naturali e pertanto caratterizzato
dall’eccessiva proliferazione di specie quale, appunto, il coniglio selvatico che mette a rischio note
colture di pregio ( uva malvasia
, capperi) ed alcuni biotipi;
RITENUTO, pertanto, che l’eccessiva presenza di conigli nelle isole Eolie richiede un intervento di
carattere eccezionale al fine di contenere la proliferazione incontrollata della specie;
RITENUTO, per tale ragione, di dovere consentire l’attività venatoria all’esterno del Sito della Rete
Natura 2000 ITA030044 Arcipelago delle Eolie- area marina e terrestre a far data aal I
)
settembre 2014
DECRETA
ART. I – Le premesse fanno parte integrante del presente decreto;
ART.2- A parziale modifica del proprio Decreto no 49 gab del 13 giugno 2014 l’esercizio venatorio,
consentito in via esclusiva ai soli cacciatori residenti nei comuni dell’Arcipelago delle isole Eolie, può
essere praticato, nel tenitorio esterno alla ZPS ITA030044- Arcipelago delle Eolie area marina e
terrestre anche se ricadente in IBA, compresa la fascia buffer di 150 metri dai confini del Sito, a partire
dal 4) sefiembre2014;
ART.3- Nel territorio esterno di cui all’art. 2, dal I j * 30 settemb re 20I4la caccia è consentita
esclusivamente al coniglio selvatico ed il cacciatore può abbattere un massimo di n. 10 conigli
selvatici per giornata di caccia;
ART. 4 resta fermo il divieto assoluto di caccia nelle isole di Alicudi. Filicudi. Panarea. Stromboli
Strombolicchio, Basiluzzo
;
ART.4 – L’attività venatoria è vietata in presenza di colture con frutti pendenti;
ART.S- Per quanto altro compatibile con le presenti disposizioni, continua a trovare applicazione i
propri Decreti n’45 gab e no 49 gab del 13 giugno 2014;’
Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Uffrciale della Regione Siciliana e sul sito web
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. La
pubblicazione sul sito web dell’Assessorato ha valore legale di awenuta pubblicazione.
Palermo 1 2 S8T,2011
Aw. ffi